Ai fini dell’art. 68, terzo comma, Cost., le registrazioni o videoregistrazioni occultamente effettuate da un privato, aventi a oggetto conversazioni riservate di un parlamentare, rinvenute nella memoria di un dispositivo elettronico successivamente sequestrato dall’autorità giudiziaria, rientrano nella garanzia costituzionale prevista per il sequestro di corrispondenza e di comunicazioni. Ne consegue che l’autorità giudiziaria, pur potendo sequestrare il dispositivo e svolgere verifiche preliminari sull’esistenza di tali contenuti, non può estrapolarli, acquisirli agli atti né utilizzarli nel procedimento penale senza la preventiva autorizzazione della Camera di appartenenza del parlamentare, richiesta dagli artt. 68, terzo comma, Cost. e 4 della legge n. 140 del 2003.
Su questa base la Corte, nella sent. n. 111, conclude che non spettava al Tribunale ordinario disporre l’acquisizione e l’utilizzazione delle videoregistrazioni occultamente effettuate da un privato, aventi a oggetto conversazioni intercorse, in presenza e in collegamento telefonico, con un senatore della Repubblica, in assenza dell’autorizzazione del Senato; annullando conseguentemente l’ordinanza che ne aveva disposto l’acquisizione e l’utilizzazione.