Nella sent. n. 108 la Corte dichiara l’illegittimità
costituzionale dell'art. 322-quater c.p., nella parte in cui prevede la c.d. "riparazione
pecuniaria per i delitti contro la pubblica amministrazione”, poiché tale
misura, avente natura sostanzialmente punitiva, si cumulava con la confisca, il
risarcimento del danno e le ulteriori conseguenze patrimoniali della condanna,
senza consentire al giudice alcuna modulazione in relazione alla gravità del
fatto, al grado di responsabilità dell'autore ed alle sue condizioni
economiche, in violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni
desumibile dall'art. 3 Cost. e dall'art. 49, par. 3, CDFUE, in relazione agli
artt. 11 e 117, primo comma, Cost.
La dichiarazione di illegittimità viene estesa, in via
consequenziale, sia alla versione della disposizione risultante dalla riforma
del 2019, sia all'art. 165, quarto comma, c.p., che subordinava la sospensione
condizionale della pena al pagamento della medesima riparazione pecuniaria.