- 19-06-2026

Nella sent. n. 108 la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell'art. 322-quater c.p., nella parte in cui prevede la c.d. "riparazione pecuniaria per i delitti contro la pubblica amministrazione”, poiché tale misura, avente natura sostanzialmente punitiva, si cumulava con la confisca, il risarcimento del danno e le ulteriori conseguenze patrimoniali della condanna, senza consentire al giudice alcuna modulazione in relazione alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'autore ed alle sue condizioni economiche, in violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni desumibile dall'art. 3 Cost. e dall'art. 49, par. 3, CDFUE, in relazione agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.

La dichiarazione di illegittimità viene estesa, in via consequenziale, sia alla versione della disposizione risultante dalla riforma del 2019, sia all'art. 165, quarto comma, c.p., che subordinava la sospensione condizionale della pena al pagamento della medesima riparazione pecuniaria.