- 25-05-2026

Nella sent. n. 88  resa nell’ambito di un conflitto di attribuzione tra enti, la Corte ribadisce che nessuna pubblica amministrazione (compresa quella statale) può disapplicare una legge regionale vigente ritenendola costituzionalmente illegittima, poiché, ai sensi degli artt. 127, 134 e 136 Cost., il sindacato di costituzionalità sulle leggi regionali appartiene in via esclusiva alla Corte costituzionale. Pertanto, la legge regionale, anche se impugnata dal Governo, resta efficace e applicabile sino all’eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale, non potendo le amministrazioni sostituirsi alla Corte nella valutazione della sua conformità a Costituzione.

Da ciò consegue che non spettava allo Stato e, per esso, al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (Direzione generale valutazioni ambientali) adottare le valutazioni di impatto ambientale senza applicare la normativa regionale vigente, con conseguente annullamento dei relativi decreti.