Nella sent. n. 86 la Corte chiarisce che, pur essendo titolare di potestà legislativa primaria in materia edilizia e urbanistica, la Regione Sardegna resta vincolata al rispetto delle norme fondamentali di riforma economico-sociale poste dallo Stato, spec. quando queste assicurano uniformità sull'intero territorio nazionale nella qualificazione degli interventi edilizi, nei titoli abilitativi, nelle sanatorie, nella sicurezza e nella tutela della salute, non essendo dato all’autonomia speciale regionale di alterare categorie, titoli edilizi, regimi di sanatoria e standard tecnico-igienici che il legislatore statale ha configurato come garanzie uniformi di governo del territorio, sicurezza, salute e legalità urbanistico-edilizia.
Su tale base, vengono dichiarate costituzionalmente illegittime varie disposizioni della l.r. Sardegna 17 giugno 2025, n. 18 (di "Riordino e coordinamento della normativa edilizia e urbanistica regionale con le disposizioni urgenti in materia di semplificazione urbanistica ed edilizia […]”), concernenti, in particolare:
∙ la ristrutturazione edilizia e volumetria: poiché la Regione non può qualificare automaticamente come ristrutturazione ogni aumento volumetrico entro sagoma, consentito dal t.u. edilizia solo entro limiti specifici e con adeguato titolo edilizio;
∙ la presenza di difformità totale e variazioni essenziali: non potendo la Regione ridefinire in termini meramente quantitativi nozioni che l’ordinamento statale collega anche alla sostanziale diversità dell’opera;
∙ la sanatoria edilizia: non essendo consentito introdurre, per gli abusi più gravi, meccanismi che permettano di conseguire successivamente la "doppia conformità” richiesta dall’art. 36 t.u. edilizia;
∙ i requisiti igienico-sanitari, segnatamente quelli di aeroilluminazione (previsti dal d.m. 5 luglio 1975), non derogabili in via generalizzata in quanto funzionali alla tutela della salute (ex art. 32 Cost.);
∙ le distanze ferroviarie: non potendo la Regione derogare automaticamente alle distanze minime dal nastro ferroviario, la cui riduzione richiede una valutazione statale caso per caso a tutela della sicurezza;
∙ i mutamenti di destinazione d’uso e i parcheggi: non potendo la Regione mantenere obblighi generalizzati di parcheggi per mutamenti urbanisticamente irrilevanti, in contrasto con la finalità semplificatoria della disciplina statale.