La sent. n. 73 del 2026 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1097, della l. n. 205 del 2017 (legge di bilancio), nella parte in cui non prevedeva l’applicazione retroattiva della disciplina più favorevole introdotta in materia di violazione dell’obbligo del certificato di agibilità per i lavoratori dello spettacolo.
Secondo la Corte, infatti, la sanzione prevista presentava una funzione, al contempo, repressiva e dissuasiva, «in tutto e per tutto sovrapponibile a quella caratteristica delle sanzioni penali». In particolare, essa:
- svolgeva una funzione repressiva e dissuasiva analoga a quella propria della pena, essendo diretta, in particolare, a tutelare interessi generali dell’ordinamento connessi alla vigilanza sul corretto adempimento contributivo;
- costituiva conseguenza indefettibile dell’illecito;
- esprimeva la riprovazione dell’ordinamento nei confronti della condotta del trasgressore.
Né ha assunto rilievo decisivo, in senso contrario, la non elevata entità nominale della sanzione, dal momento che
- il relativo meccanismo di calcolo poteva determinare importi particolarmente elevati, tali da infliggere un sacrificio economico significativo al trasgressore.
Di qui la violazione degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU, interpretato alla luce dell’art. 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che impongono l’applicazione retroattiva della disciplina sanzionatoria più favorevole anche alle sanzioni formalmente amministrative ma sostanzialmente penali.