- 15-05-2026
Con la sent. n. 72 ad essere dichiarato costituzionalmente illegittimo è l’art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza della circostanza attenuante della riparazione integrale del danno di cui all’art. 62, n. 6), prima parte, cod. pen. sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.
Secondo la Corte, tale preclusione impediva al giudice di valorizzare adeguatamente, nel bilanciamento concreto delle circostanze, la riduzione dell’offensività del reato derivante dall’integrale eliminazione delle conseguenze civili pregiudizievoli, attribuendo alla recidiva reiterata un rilievo sproporzionato ed eccessivo. Nello specifico, l’esclusione aprioristica della possibilità di ritenere prevalente l’attenuante in questione viene considerata lesiva, «sotto molteplici angolazioni» dei principi di proporzionalità della pena e della finalità rieducativa (sancita dall’art. 27, terzo comma, Cost.), cui deve conformarsi una concezione della pena orientata a istanze di recupero, riparazione, riconciliazione e reinserimento sociale del condannato.
La Corte sottolinea, inoltre, l’idoneità dell’attenuante della riparazione integrale del danno, oltre a perseguire finalità ripristinatorie e collaborative, ad esprimere concreti indici di ravvedimento e di minore pericolosità sociale del reo, che il giudice deve poter apprezzare anche rispetto a una recidiva fondata su condotte antecedenti al reato. Il divieto assoluto di prevalenza finiva, invece, per scoraggiare le condotte riparatorie incentivate dall’ordinamento, in contrasto con con una concezione della pena ispirantesi a ispirarsi a istanze di «recupero, riparazione, riconciliazione e reinserimento sociale» del condannato.