- 15-05-2026

Nella sent. n. 71 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione degli artt. 24 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 47, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – l’art. 29, comma 5, del d.lgs. n. 116 del 2017, come sostituito dalla l. n. 234 del 2021, nella parte in cui subordinava il superamento delle procedure valutative di conferma dei magistrati onorari alla rinuncia ai diritti conferiti dal diritto eurounitario in materia di ferie retribuite, previdenza e assistenza.

Secondo il giudice costituzionale, la stabilizzazione può costituire rimedio all’abusiva reiterazione dei rapporti a termine ed escludere il risarcimento del danno da precarizzazione, ma non può essere utilizzata per imporre una rinuncia generalizzata alle ulteriori pretese sostanziali garantite dallo stesso diritto eurounitario, né per impedire ai magistrati onorari di agire o proseguire il giudizio a tutela dei relativi diritti. Ed infatti, pur spettando al legislatore – nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e della non equiparabilità tra magistratura onoraria e professionale – determinare il contenuto economico dei diritti riconosciuti dal diritto dell’Unione, resta nondimeno preclusa l’imposizione di una rinuncia totale e preventiva quale contropartita della stabilizzazione, in quanto eccessivamente compressiva della libertà di scelta dei magistrati onorari tra accesso alla stabilizzazione e tutela giurisdizionale delle proprie pretese.