Nella sent. n. 70 viene dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 29, comma 1, lettera c), della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016, nella parte in cui prevedeva, quale requisito per l’assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata, il protrarsi della residenza anagrafica nel territorio regionale per almeno cinque anni, anche non continuativi, negli otto anni precedenti; nonché, in via consequenziale, la successiva formulazione della medesima disposizione limitatamente alle parole "per l’azione di cui all’articolo 16,".
La Corte, infatti, consolidando la propria giurisprudenza in materia, ha ritenuto che il requisito della residenza pregressa e protratta abbia introdotto una soglia rigida discriminatoria nei confronti di soggetti versanti nelle medesime condizioni di fragilità economica e sociale, priva di ragionevole collegamento con il bisogno abitativo e incompatibile con la funzione sociale dell’edilizia residenziale pubblica, volta a garantire il diritto all’abitazione quale fondamentale diritto sociale che contribuisce «a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l’immagine universale della dignità umana», con conseguente violazione dell’art. 3 Cost.