Nella sent. n. 68 viene dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 4-bis, comma 1-quater, della legge n. 354 del 1975 recante le "Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”, nella parte in cui si applica ai condannati per il delitto di atti sessuali con minorenne di cui all’art. 609-quater cod. pen. cui sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della minore gravità di cui al sesto comma del medesimo art. 609-quater cod. pen., poiché introduce un automatismo preclusivo alla sospensione dell’esecuzione della pena e all’accesso alle misure alternative, in contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.
Tale previsione normativa, infatti, secondo la Corte, è irragionevole, in quanto non tiene conto della minore offensività del fatto riconosciuta in concreto, determina un trattamento deteriore ingiustificato rispetto a fattispecie analoghe e compromette la finalità rieducativa della pena, impedendo una valutazione individualizzata da parte del giudice di sorveglianza.