- 01-05-2026
Nella sent. n. 61 la Corte costituzionale ha ravvisato tre distinti profili di illegittimità della legge della Regione Toscana n. 51 del 2025 in materia di semplificazione edilizia e adeguamento alla normativa statale.
∙ In primo luogo, con riferimento agli oneri di urbanizzazione, è stato chiarito che la disciplina statale, quale principio fondamentale in materia di governo del territorio, consente per i mutamenti di destinazione d’uso "verticali” il pagamento dei soli oneri di urbanizzazione secondaria, escludendo implicitamente quelli primari: pertanto, la previsione regionale, imponendo anche questi ultimi, alterava un criterio uniforme fissato dallo Stato ed è stata dichiarata illegittima limitatamente alle parole «Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui al titolo VII, capo I di cui alla presente legge».