Nella sent. n. 61 la
Corte costituzionale ha ravvisato tre distinti profili di illegittimità della
legge della Regione Toscana n. 51 del 2025 in materia di semplificazione
edilizia e adeguamento alla normativa statale.
∙ In primo luogo, con riferimento agli oneri di urbanizzazione, è stato chiarito
che la disciplina statale, quale principio fondamentale in materia di governo
del territorio, consente per i mutamenti di destinazione d’uso "verticali” il
solo pagamento degli oneri di urbanizzazione secondaria, escludendo
implicitamente quelli primari: pertanto, la previsione regionale, imponendo
anche questi ultimi, alterava un criterio uniforme fissato dallo Stato ed è
stata dichiarata illegittima limitatamente alle parole «Resta ferma
l’applicazione delle disposizioni di cui al titolo VII, capo I di cui alla
presente legge».
∙ In secondo luogo, la Corte ha ritenuto illegittima la
previsione che consentiva ai comuni di introdurre, oltre alle "condizioni”,
anche "limitazioni” ai mutamenti di destinazione d’uso, poiché attribuiva un
potere pianificatorio più incisivo e restrittivo rispetto a quanto consentito
dalla normativa statale, in violazione dei principi fondamentali: la
declaratoria ha riguardato quindi le parole «e limitazioni».
∙ Infine, è stato ritenuto illegittimo il differimento
dell’applicazione della disciplina statale, in quanto in contrasto con la ratio
di semplificazione e idoneo a impedirne l’efficacia diretta: l’art. 23-ter t.u.
edilizia è infatti immediatamente applicabile sull’intero territorio nazionale
e non richiede interventi attuativi; ne è derivata l’illegittimità
costituzionale dell’art. 3, comma 1, limitatamente alle parole «dall’articolo
252 septies e», nonché dell’art. 36 della medesima legge regionale.