- 01-05-2026

Nella sent. n. 61 la Corte costituzionale ha ravvisato tre distinti profili di illegittimità della legge della Regione Toscana n. 51 del 2025 in materia di semplificazione edilizia e adeguamento alla normativa statale.
∙ In primo luogo, con riferimento agli oneri di urbanizzazione, è stato chiarito che la disciplina statale, quale principio fondamentale in materia di governo del territorio, consente per i mutamenti di destinazione d’uso "verticali” il solo pagamento degli oneri di urbanizzazione secondaria, escludendo implicitamente quelli primari: pertanto, la previsione regionale, imponendo anche questi ultimi, alterava un criterio uniforme fissato dallo Stato ed è stata dichiarata illegittima limitatamente alle parole «Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui al titolo VII, capo I di cui alla presente legge».

∙ In secondo luogo, la Corte ha ritenuto illegittima la previsione che consentiva ai comuni di introdurre, oltre alle "condizioni”, anche "limitazioni” ai mutamenti di destinazione d’uso, poiché attribuiva un potere pianificatorio più incisivo e restrittivo rispetto a quanto consentito dalla normativa statale, in violazione dei principi fondamentali: la declaratoria ha riguardato quindi le parole «e limitazioni».

∙ Infine, è stato ritenuto illegittimo il differimento dell’applicazione della disciplina statale, in quanto in contrasto con la ratio di semplificazione e idoneo a impedirne l’efficacia diretta: l’art. 23-ter t.u. edilizia è infatti immediatamente applicabile sull’intero territorio nazionale e non richiede interventi attuativi; ne è derivata l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, limitatamente alle parole «dall’articolo 252 septies e», nonché dell’art. 36 della medesima legge regionale.