- 01-05-2026

Nella sent. n. 60 è stata dichiarata l’illegittimità dell’art. 1 della legge della Regione Toscana 18 giugno 2025, n. 30, recante le "Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori nei contratti pubblici di appalto di competenza regionale”. La norma, con riguardo alle gare pubbliche regionali, introduceva un criterio premiale legato al trattamento economico minimo orario di nove euro lordi, incidendo sulla valutazione delle offerte e sull’assetto concorrenziale del mercato dei contratti pubblici, finendo così per alterare il punto di equilibrio fissato dal legislatore statale tra tutela della concorrenza e protezione dei lavoratori, in violazione dell’art. 117, c. 2, lett. e), Cost.