Nella sent. n. 60 è
stata dichiarata l’illegittimità dell’art. 1 della legge della Regione Toscana
18 giugno 2025, n. 30, recante le "Disposizioni in materia di tutela dei
lavoratori nei contratti pubblici di appalto di competenza regionale”. La norma,
con riguardo alle gare pubbliche regionali, introduceva un criterio premiale
legato al trattamento economico minimo orario di nove euro lordi, incidendo sulla
valutazione delle offerte e sull’assetto concorrenziale del mercato dei
contratti pubblici, finendo così per alterare il punto di equilibrio fissato
dal legislatore statale tra tutela della concorrenza e protezione dei
lavoratori, in violazione dell’art. 117, c. 2, lett. e), Cost.
- 01-05-2026