La Corte con la sent.
n. 57, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 34, comma 2, di una
legge della Regione Piemonte, che limitava il deflusso ecologico al 30% della
portata consentendo maggiori prelievi, in quanto introduceva uno standard di
tutela ambientale peggiorativo rispetto a quello statale ed europeo, in
violazione dell’art. 117, cc. 1 e 2 lett. s), Cost.
È stato altresì dichiarato illegittimo l’art. 50 della
medesima legge regionale, che riduceva unilateralmente la perimetrazione di
aree naturali protette già incluse nel piano paesaggistico regionale,
sottraendo territori alla tutela senza il necessario coinvolgimento statale, in
violazione degli artt. 9 e 117, c. 2 lett. s), Cost.