- 01-05-2026

La Corte con la sent. n. 57, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 34, comma 2, di una legge della Regione Piemonte, che limitava il deflusso ecologico al 30% della portata consentendo maggiori prelievi, in quanto introduceva uno standard di tutela ambientale peggiorativo rispetto a quello statale ed europeo, in violazione dell’art. 117, cc. 1 e 2 lett. s), Cost.

È stato altresì dichiarato illegittimo l’art. 50 della medesima legge regionale, che riduceva unilateralmente la perimetrazione di aree naturali protette già incluse nel piano paesaggistico regionale, sottraendo territori alla tutela senza il necessario coinvolgimento statale, in violazione degli artt. 9 e 117, c. 2 lett. s), Cost.