Con la sent.
n. 56 del 2026 la Corte ha dichiarato l’illegittimità delle disposizioni
della Regione Liguria in materia di finanziamento dell’Agenzia regionale per la
protezione dell’ambiente (ARPAL) che prevedevano una assegnazione
indiscriminata di risorse all’ente, senza distinguere tra quelle sanitarie – e,
al loro interno, quelle necessarie a garantire i livelli essenziali di
assistenza (LEA) — e quelle relative ad attività di natura non sanitaria, come
tali non finanziabili mediante il Fondo sanitario regionale, ritenendole lesive
della competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all’art. 117, c. 2,
lett. e), Cost., in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, in
relazione alla norma interposta di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011 recante
le "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”.
- 01-05-2026