- 17-04-2026

Nella sent. n. 54, la Corte affronta la questione della diversa disciplina prevista in caso di mancato pagamento delle pene pecuniarie, giungendo, con una pronuncia additiva, a dichiarare l’illegittimità costituzionale di disposizioni di diritto penale sostanziale e processuale nella parte in cui, in caso di insolvenza relativa a pene pecuniarie principali, non consentivano la conversione anche nella detenzione domiciliare sostitutiva.

Si muove dall’osservazione che l’ordinamento distingue tra pene pecuniarie "principali” e pene pecuniarie "sostitutive” di pene detentive brevi: nel primo caso, l’insolvenza comporta la conversione nella sola semilibertà, mentre nel secondo è prevista l’alternativa tra semilibertà e detenzione domiciliare. Tale differenza di trattamento è ritenuta in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., in quanto tutte le pene pecuniarie sono accomunate dall’avere a oggetto un elemento monetario, circostanza che le rende concettualmente omogenee; inoltre, la loro natura giuridica unitaria è espressamente riconosciuta dall’ordinamento, costituendo così un indice, anche sul piano del diritto positivo, della piena comparabilità delle situazioni considerate.

Ne consegue che non sussiste alcuna ragione giustificativa per una disciplina differenziata. Assume inoltre rilievo la possibilità che il sistema vigente dia luogo a esiti incoerenti e paradossali, finendo per trattare più severamente il condannato a una pena pecuniaria principale rispetto a chi abbia beneficiato della sostituzione di una pena detentiva.