Nella sent. n. 54, la
Corte affronta la questione della diversa disciplina prevista in
caso di mancato pagamento delle pene pecuniarie, giungendo, con una pronuncia
additiva, a dichiarare l’illegittimità costituzionale di disposizioni di diritto penale sostanziale e processuale nella parte in cui, in caso di insolvenza relativa a pene pecuniarie
principali, non consentivano la conversione anche nella detenzione domiciliare
sostitutiva.
Si muove dall’osservazione che l’ordinamento distingue tra
pene pecuniarie "principali” e pene pecuniarie "sostitutive” di pene detentive
brevi: nel primo caso, l’insolvenza comporta la conversione nella sola
semilibertà, mentre nel secondo è prevista l’alternativa tra semilibertà e
detenzione domiciliare. Tale differenza di trattamento è ritenuta in contrasto
con il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., in quanto tutte le
pene pecuniarie sono accomunate dall’avere a oggetto un elemento monetario, circostanza
che le rende concettualmente omogenee; inoltre, la loro natura giuridica
unitaria è espressamente riconosciuta dall’ordinamento, costituendo così un
indice, anche sul piano del diritto positivo, della piena comparabilità delle
situazioni considerate.
Ne consegue che non sussiste alcuna ragione giustificativa
per una disciplina differenziata. Assume inoltre rilievo la possibilità che il
sistema vigente dia luogo a esiti incoerenti e paradossali, finendo per
trattare più severamente il condannato a una pena pecuniaria principale
rispetto a chi abbia beneficiato della sostituzione di una pena detentiva.