- 31-03-2026

Nella sent. n. 44, in materia di causa di non punibilitĂ  per particolare tenuitĂ  del fatto, la Corte ha dichiarato l’illegittimitĂ  costituzionale dell’art. 131-bis, terzo comma, numero 3), del codice penale, nella parte in cui prevedeva che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuitĂ  quando si procede per il delitto tentato di estorsione, previsto dall’art. 629, primo comma, cod. pen., per violazione dell’art. 3 della Costituzione.

Tale esclusione ha determinato, infatti, un’irragionevole disparità di trattamento rispetto al delitto di rapina, per il quale la medesima preclusione opera solo nelle ipotesi aggravate, nonostante l’omogeneità delle due fattispecie, desumibile dall’identità dei beni giuridici tutelati costituzionalmente rilevanti, dall’uso della violenza o minaccia, dalla natura di reati di danno e dall’identità del trattamento sanzionatorio, indicativa di una comune offensività astratta e della possibilità che i fatti concreti se ne discostino.