Nella sent. n. 44, in materia di causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis, terzo comma, numero 3), del codice penale, nella parte in cui prevedeva che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto tentato di estorsione, previsto dall’art. 629, primo comma, cod. pen., per violazione dell’art. 3 della Costituzione.
Tale esclusione ha determinato, infatti, un’irragionevole
disparitĂ di trattamento rispetto al delitto di rapina, per il quale la
medesima preclusione opera solo nelle ipotesi aggravate, nonostante
l’omogeneità delle due fattispecie, desumibile dall’identità dei beni giuridici
tutelati costituzionalmente rilevanti, dall’uso della violenza o minaccia,
dalla natura di reati di danno e dall’identità del trattamento sanzionatorio,
indicativa di una comune offensivitĂ astratta e della possibilitĂ che i fatti
concreti se ne discostino.