- 27-03-2026
La sent. n. 39 dichiara l’illegittimità dell’art. 23-quater, comma 2, del d.l. n. 137 del 2020 (conv. nella l. n. 176 del 2020), in materia di cognizione delle controversie relative all’inserimento nell’elenco ISTAT, per violazione dell’art. 3 Cost.
Secondo la Corte, lo sdoppiamento della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice contabile sulla qualificazione degli enti ai fini dell’elenco ISTAT – con il mantenimento della giurisdizione contabile limitatamente alle controversie sull’applicazione delle regole di spending review – determina una disciplina manifestamente irrazionale e lesiva della certezza del diritto, in quanto espone il sistema al rischio di una giurisprudenza disomogenea sul territorio nazionale e alla possibile formazione di giudicati contrastanti.
Ne consegue la necessità di ricostituire la concentrazione della tutela giurisdizionale presso la sola Corte dei conti.
Secondo la Corte, lo sdoppiamento della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice contabile sulla qualificazione degli enti ai fini dell’elenco ISTAT – con il mantenimento della giurisdizione contabile limitatamente alle controversie sull’applicazione delle regole di spending review – determina una disciplina manifestamente irrazionale e lesiva della certezza del diritto, in quanto espone il sistema al rischio di una giurisprudenza disomogenea sul territorio nazionale e alla possibile formazione di giudicati contrastanti.
Ne consegue la necessità di ricostituire la concentrazione della tutela giurisdizionale presso la sola Corte dei conti.