- 27-03-2026
La sent. n. 39 dichiara l’illegittimità dell’art. 23-quater, comma 2, del d.l. n. 137 del 2020 (conv. nella l. n. 176 del 2020), in materia di cognizione delle controversie relative all’inserimento nell’elenco ISTAT, per violazione dell’art. 3 Cost.
Secondo la Corte, lo sdoppiamento della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice contabile sulla qualificazione degli enti ai fini dell’elenco ISTAT – con il mantenimento della giurisdizione contabile limitatamente alle controversie sull’applicazione delle regole di spending review – determina una disciplina manifestamente irrazionale e lesiva della certezza del diritto, in quanto espone il sistema al rischio di una giurisprudenza disomogenea sul territorio nazionale e alla possibile formazione di giudicati contrastanti.
Ne consegue la necessità di ricostituire la concentrazione della tutela giurisdizionale presso la sola Corte dei conti.