- 19-03-2026

Nella sent. n. 32 la Corte  ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 164, secondo comma, n. 1), cod. pen., nella parte in cui preclude la concessione della sospensione condizionale della pena a chi abbia riportato una precedente condanna a pena detentiva, anche se oggetto di riabilitazione, impedendo al giudice di compiere una valutazione individualizzata sulla prognosi di non recidiva, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.

Secondo la Corte, infatti, la riabilitazione, estinguendo ogni effetto penale della condanna, non può essere neutralizzata da una presunzione assoluta di non meritevolezza del beneficio. Tale automatismo risulta irragionevole, poiché finisce per penalizzare il soggetto riabilitato – che ha dato prova di buona condotta e di risocializzazione – in misura maggiore rispetto al recidivo; contrasta con la funzione rieducativa della pena di cui all’art. 27, terzo comma, Cost.; ed è lesivo del principio di uguaglianza, introducendo una disciplina incoerente.

La norma censurata, inoltre, impedisce al giudice di valutare la personalità attuale del reo e di formulare una prognosi di non recidiva, fondata sui criteri di cui all’art. 133 cod. pen. La Corte ribadisce, in proposito, che la personalità del soggetto è suscettibile di evoluzione e che il giudizio non può essere cristallizzato in una valutazione risalente nel tempo: la concessione della sospensione condizionale deve, pertanto, dipendere da un apprezzamento concreto e individualizzato, incompatibile con preclusioni automatiche.

È stata, invece, ritenuta non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 178 cod. pen., in quanto tale disposizione si limita a disciplinare gli effetti della riabilitazione, senza introdurre autonome preclusioni alla concessione della sospensione condizionale della pena.