- 24-02-2026

La Corte nella sent. n. 20 del 2024 ha chiarito che il c.d. "DASPO antirissa” di cui all’art. 13-bis, comma 1, del d.l. n. 14 del 2017 non integra una limitazione della libertà personale ai sensi dell’art. 13 Cost. ove sia circoscritto a pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento specificamente individuati in relazione ai fatti commessi o alle frequentazioni del destinatario, poiché in tali ipotesi non comporta un sacrificio quantitativamente e qualitativamente eccessivo delle facoltà relazionali del soggetto.

Diversamente, la stessa ha ritenuto che supera la soglia minima di afflittività e si configura quale restrizione della libertà personale, soggetta pertanto alla riserva di giurisdizione di cui all’art. 13 Cost., la misura aggravata prevista dal comma 1-bis del medesimo art. 13-bis, in quanto estesa potenzialmente a tutti i pubblici esercizi dell’intero territorio provinciale e caratterizzata da ampiezza applicativa, significativa durata (fino a tre anni), indeterminatezza dei luoghi interdetti e severità del trattamento sanzionatorio in caso di violazione.

Ne è conseguita la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 13-bis, comma 1-bis, del d.l. n. 14 del 2017 ("Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città"), conv. con modif. nella legge 18 aprile 2017 n. 48, nella parte in cui non prevedeva che in relazione al provvedimento del questore ivi stabilito si applicassero, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di convalida giurisdizionale di cui all’art. 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 ("Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive").