- 19-02-2026

Nella sent. n. 16 del 2026 la Corte costituzionale, in continuità con la propria giurisprudenza in tema di rapporti tra normativa statale e normativa regionale nella disciplina dell’elettorato passivo e delle ipotesi di ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità, ha qualificato il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico sull’ordinamento degli enti locali) come fonte interposta ai fini del giudizio di legittimità costituzionale delle leggi regionali.

La Corte ha chiarito che la disciplina statale in materia è direttamente attuativa dell’art. 51 Cost., nel suo stretto collegamento con l’art. 3 Cost., e costituisce quindi espressione di principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica. Ne discende un’esigenza generale di uniformità della disciplina del diritto di elettorato passivo sull’intero territorio nazionale. Tale quadro vincola anche le Regioni a statuto speciale nell’esercizio della loro potestà legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali.

Muovendo da queste premesse, la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittime per violazione degli artt. 3 e 51 Cost. nonché dell’art. 2, lett. b) dello Statuto speciale le disposizioni legislative della Regione Valle d’Aosta che, in difformità dalla disciplina statale, avevano prescritto:

  • la non immediata ricandidabilitĂ  alla carica di sindaco e vicesindaco nei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti per coloro che abbiano ricoperto la medesima carica per quattro mandati consecutivi;
  • il divieto di scelta degli assessori comunali al di fuori dell’insieme dei consiglieri comunali;
  • il divieto che della giunta facessero parte il coniuge, i parenti e gli affini in primo grado del sindaco e del vicesindaco.