Nella sent. n. 16 del 2026 la Corte costituzionale, in
continuitĂ con la propria giurisprudenza in tema di rapporti tra normativa
statale e normativa regionale nella disciplina dell’elettorato passivo e delle
ipotesi di ineleggibilitĂ , incandidabilitĂ e incompatibilitĂ , ha qualificato il
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico sull’ordinamento degli enti locali)
come fonte interposta ai fini del giudizio di legittimitĂ costituzionale delle
leggi regionali.
La Corte ha chiarito che la disciplina statale in materia è
direttamente attuativa dell’art. 51 Cost., nel suo stretto collegamento con
l’art. 3 Cost., e costituisce quindi espressione di principi dell’ordinamento
giuridico della Repubblica. Ne discende un’esigenza generale di uniformitĂ
della disciplina del diritto di elettorato passivo sull’intero territorio
nazionale. Tale quadro vincola anche le Regioni a statuto speciale
nell’esercizio della loro potestà legislativa primaria in materia di
ordinamento degli enti locali.
Muovendo da queste premesse, la Corte ha dichiarato
costituzionalmente illegittime per violazione degli artt. 3 e 51 Cost. nonché
dell’art. 2, lett. b) dello Statuto speciale le disposizioni legislative della
Regione Valle d’Aosta che, in difformità dalla disciplina statale, avevano
prescritto:
- la
non immediata ricandidabilitĂ alla carica di sindaco e vicesindaco nei
comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti per coloro che abbiano
ricoperto la medesima carica per quattro mandati consecutivi;
- il
divieto di scelta degli assessori comunali al di fuori dell’insieme dei
consiglieri comunali;
- il
divieto che della giunta facessero parte il coniuge, i parenti e gli
affini in primo grado del sindaco e del vicesindaco.