Nella sentenza n. 12, resa nell’ambito del c.d. caso Giulio Regeni, la Corte costituzionale chiarisce che, nel processo in absentia ordinario, l’assenza dell’imputato riconducibile a una scelta difensiva non comporta un obbligo generalizzato per lo Stato di anticipare le spese della consulenza tecnica di parte; diversa è, invece, la peculiare ipotesi in cui si proceda in assenza per delitti di tortura, qualora l’accertamento della conoscenza del processo risulti impossibile a causa del rifiuto di cooperazione dello Stato estero, poiché in tal caso, non potendosi presumere alcuna rinuncia volontaria ai diritti partecipativi dell’imputato, l’addossare al difensore d’ufficio l’onere economico della consulenza tecnica integra un ostacolo ingiustificato all’effettività del diritto di difesa di cui all’art. 24, comma 2, Cost.
A tutela di tale diritto, la Corte adotta una pronuncia additiva “a rime obbligate”, dichiarando l’illegittimità costituzionale "dell’art. 225, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui – per l’ipotesi in cui si proceda in assenza per uno dei delitti definiti dall’art. 1, comma 1, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata a New York il 10 dicembre 1984, ratificata e resa esecutiva con legge 3 novembre 1988, n. 498, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell’imputato, sia impossibile avere la prova che questi, pur consapevole della pendenza del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo –, non prevede che l’onorario e le spese spettanti al consulente di parte nominato dal difensore d’ufficio sono anticipati dallo Stato, salvo il diritto di ripeterne gli importi nei confronti dell’imputato che si renda successivamente reperibile, e liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall’art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)»".