Nella sentenza n. 7, dopo aver ricostruito i principali
tasselli dell’evoluzione legislativa e giurisprudenziale che hanno
progressivamente riconosciuto piena dignità alla convivenza di fatto e ne hanno
chiarito i tratti identificativi, la Corte costituzionale ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 2941, primo comma, n. 1), del Codice
civile, "nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra
i conviventi di fatto”.
La questione è stata ritenuta fondata in riferimento agli
artt. 2 e 3 Cost., in quanto la disciplina censurata imponeva al convivente di
fatto un’alternativa irragionevole tra la tutela del proprio diritto e la
conservazione del legame familiare, determinando una disparità di trattamento
rispetto ai coniugi e una lesione dei diritti inviolabili della persona nelle
formazioni sociali. Secondo la Corte, infatti, la sospensione della
prescrizione non trova il proprio fondamento nell’esistenza del vincolo matrimoniale,
bensì nella presenza di un legame affettivo stabile e di una comunione di vita,
sicché anche nei rapporti tra conviventi di fatto deve ritenersi sospeso il
decorso del termine di prescrizione relativo ai diritti che un convivente vanta
nei confronti dell’altro.