- 23-01-2026

Nella sentenza n. 7, dopo aver ricostruito i principali tasselli dell’evoluzione legislativa e giurisprudenziale che hanno progressivamente riconosciuto piena dignità alla convivenza di fatto e ne hanno chiarito i tratti identificativi, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2941, primo comma, n. 1), del Codice civile, "nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra i conviventi di fatto”.

La questione è stata ritenuta fondata in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., in quanto la disciplina censurata imponeva al convivente di fatto un’alternativa irragionevole tra la tutela del proprio diritto e la conservazione del legame familiare, determinando una disparità di trattamento rispetto ai coniugi e una lesione dei diritti inviolabili della persona nelle formazioni sociali. Secondo la Corte, infatti, la sospensione della prescrizione non trova il proprio fondamento nell’esistenza del vincolo matrimoniale, bensì nella presenza di un legame affettivo stabile e di una comunione di vita, sicché anche nei rapporti tra conviventi di fatto deve ritenersi sospeso il decorso del termine di prescrizione relativo ai diritti che un convivente vanta nei confronti dell’altro.