- 09-01-2026

Nella sent. n. 1, resa in materia di edilizia residenziale pubblica, la Corte costituzionale consolida la propria giurisprudenza, che ha costantemente rimarcato la centrale considerazione dello stato di bisogno per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica.

In particolare, essa ribadisce che il diritto all’abitazione rientra «"fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione», chiamato dunque a garantire un fondamentale diritto sociale che contribuisce «a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l’immagine universale della dignità umana»”

In tale prospettiva, la previsione legislativa che attribuisce prevalenza al criterio del radicamento territoriale rispetto allo stato di bisogno si pone in contrasto con l’art. 3 Cost., in quanto risulta:
– irragionevole e incongrua rispetto alla ratio della prestazione sociale, con effetti discriminatori che possono riguardare tanto i cittadini italiani quanto gli stranieri;
– lesiva del principio di eguaglianza in senso formale, determinando un’ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti che versano tutti in condizioni di fragilità;
– contraria, infine, al principio di eguaglianza in senso sostanziale, ostacolando la rimozione degli impedimenti di ordine economico e sociale.

Ne consegue la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’Allegato B, lettera c-1), della legge della Regione Toscana 2 gennaio 2019, n. 2, recante «Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)», richiamato dall’art. 10 della medesima legge regionale.