- 29-12-2025
Nella sent. n. 201 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 27, terzo comma, e 3 Cost., della disciplina che differiva la valutazione dei presupposti della liberazione anticipata a una fase avanzata dell’esecuzione della pena, ritenendo che tale differimento privasse l’istituto della sua funzione rieducativa – la quale postula un riscontro continuo e individualizzato sul percorso trattamentale, mediante una valutazione tempestiva, periodica e frazionata del comportamento del condannato – e risultasse, altresì, intrinsecamente incongruo rispetto alla finalità dell’istituto.