Nella sent. n. 213 viene dichiarata fondata una questione di legittimità costituzionale per violazione dei limiti della delegazione legislativa.
In materia di delega, la Corte ribadisce che il Governo dispone di un margine di discrezionalità nell’attuazione dei principi e criteri direttivi fissati dal legislatore delegante, ma tale discrezionalità è tanto più ridotta quanto più specifici e puntuali siano tali criteri. Nel caso di specie, la legge-delega ha dettato criteri estremamente dettagliati per l’accesso alla magistratura onoraria, prevedendo che, a parità di titoli preferenziali, dovesse avere precedenza il candidato con maggiore anzianità professionale e solo in caso di ulteriore parità quello di minore età anagrafica. Nella decisione rileva che con l'introdurre un limite massimo di dieci anni all’anzianità professionale rilevante, il legislatore delegato ha alterato l’ordine di priorità stabilito dalla legge-delega, facendo prevalere il criterio della minore età su quello della maggiore esperienza professionale. Ciò ha determinato un’inammissibile deviazione rispetto alla volontà del legislatore delegante.
Ne consegue la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 4, lettera a), del d.lgs. n. 116 del 2017, limitatamente alle parole «, con il limite massimo di dieci anni di anzianità».