La sent. n. 197 dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001 "in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità" (nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 105 del 2022), nella parte in cui escludeva il convivente di fatto tra i soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario per l’assistenza alla persona con disabilità in situazione di gravità.
La Corte reputa tale esclusione irragionevole perché in contrasto con la finalità di garantire la continuità delle cure in ambito familiare ed all'origine di un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto al coniuge convivente. Inoltre, la disciplina censurata viene ritenuta lesiva del diritto fondamentale alla salute psico-fisica della persona con disabilità e non adeguata al rilievo costituzionale delle relazioni affettive e solidaristiche che si svolgono nelle formazioni sociali tutelate dall’art. 2 Cost., nel cui novero rientrano (per giurisprudenza consolidata) anche le convivenze di fatto.
Ne deriva la violazione, congiunta, degli artt. 3 Cost., per irragionevolezza, e degli artt. 2 e 32 Cost., per il vulnus arrecato ai diritti fondamentali del disabile grave.
L’accesso al beneficio resta subordinato al rigoroso accertamento dell’effettiva convivenza e, per il periodo anteriore alle modifiche normative del 2022, è comunque condizionato all’avvenuta prestazione delle cure e dell’assistenza (secondo le modalità previste dallo stesso art. 42 del d.lgs. n. 151 del 2001).