- 24-12-2025

Nella sent. n. 196 in materia di professioni turistiche, la Corte chiarisce che (ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.), spetta allo Stato, per esigenze di unitarietà dell’ordinamento, l’individuazione delle figure professionali, la definizione dei relativi profili, nonché la disciplina dei requisiti e dei titoli necessari per il loro esercizio: ne consegue l’illegittimità costituzionale della legge regionale che istituisca nuove professioni, ovvero che riproduca o modifichi la disciplina statale di principio, anche mediante la mera reiterazione testuale delle disposizioni statali, determinando un’indebita novazione della fonte e una frammentazione territoriale della regolazione.

Nello specifico, viola, secondo il giudice costituzionale, la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.) la normativa regionale che introduca limiti all’esercizio dell’attività professionale o all’organizzazione del mercato, idonei a incidere sulla libertà di iniziativa economica e sulla competizione tra operatori.

È considerata poi parimenti illegittima la disciplina regionale che attribuisca a soggetti diversi da quelli individuati dalla legge statale competenze in ordine al riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all’estero, nonché quella che preveda qualificazioni o sanzioni penalmente rilevanti, trattandosi di ambiti riservati alla competenza legislativa esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.).

Viene inoltre chiarito che non è configurabile, nell’ordinamento costituzionale, un generale principio di "cedevolezza invertita” che consenta alle Regioni, nelle materie di legislazione concorrente, di anticipare o surrogare la determinazione dei principi fondamentali riservata allo Stato.

Su questa base, nel dispositivo viene affermata l’illegittimità costituzionale della disciplina regionale (l. reg. Toscana n. 61 del 2024, "Testo unico del turismo”) che:

(a) introduce vincoli di continuità ed esclusività nell’attività del direttore tecnico di agenzia di viaggio, incidendo sulla tutela della concorrenza riservata alla competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. e, Cost.);

(b) istituisce e disciplina nuove figure professionali nel settore turistico (accompagnatore turistico e guida ambientale), ovvero riproduce e modifica la normativa statale di principio (anche tramite mera reiterazione testuale), invadendo la competenza statale sui principi fondamentali in materia di professioni (art. 117, terzo comma, Cost.);

(c) parcellizza figure professionali unitarie (quali il maestro di sci) mediante "specialità” dotate di rilievo costitutivo e introduce requisiti o effetti sull’iscrizione agli albi non consentiti;

(d) attribuisce a soggetti diversi da quelli individuati dalla legislazione statale competenze sul riconoscimento dell’equivalenza di titoli professionali conseguiti all’estero;

(e) interviene in materia penale, anche mediante rinvio a fattispecie incriminatrici (art. 117, secondo comma, lett. l, Cost.).

Restano, invece, inammissibili le censure prive di adeguata individuazione e motivazione dei parametri evocati, ed è non fondata - nei sensi precisati in motivazione - la questione relativa alla disciplina regionale dei corsi di qualificazione del maestro di sci, ove interpretata in modo conforme ai limiti minimi e ai contenuti fondamentali stabiliti dalla normativa statale.