Nella sent. n. 196 in materia di professioni turistiche, la
Corte chiarisce che (ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.), spetta allo
Stato, per esigenze di unitarietà dell’ordinamento, l’individuazione delle
figure professionali, la definizione dei relativi profili, nonché la disciplina
dei requisiti e dei titoli necessari per il loro esercizio: ne consegue
l’illegittimità costituzionale della legge regionale che istituisca nuove
professioni, ovvero che riproduca o modifichi la disciplina statale di
principio, anche mediante la mera reiterazione testuale delle disposizioni
statali, determinando un’indebita novazione della fonte e una frammentazione
territoriale della regolazione.
Nello specifico, viola, secondo il giudice costituzionale, la
competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza
(art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.) la normativa regionale che
introduca limiti all’esercizio dell’attività professionale o all’organizzazione
del mercato, idonei a incidere sulla libertà di iniziativa economica e sulla
competizione tra operatori.
È considerata poi parimenti illegittima la disciplina
regionale che attribuisca a soggetti diversi da quelli individuati dalla legge
statale competenze in ordine al riconoscimento dei titoli professionali
conseguiti all’estero, nonché quella che preveda qualificazioni o sanzioni penalmente
rilevanti, trattandosi di ambiti riservati alla competenza legislativa
esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.).
Viene inoltre chiarito che non è configurabile,
nell’ordinamento costituzionale, un generale principio di "cedevolezza
invertita” che consenta alle Regioni, nelle materie di legislazione
concorrente, di anticipare o surrogare la determinazione dei principi
fondamentali riservata allo Stato.
Su questa base, nel dispositivo viene affermata l’illegittimità
costituzionale della disciplina regionale (l. reg. Toscana n. 61 del 2024,
"Testo unico del turismo”) che:
(a) introduce vincoli di continuità ed esclusività
nell’attività del direttore tecnico di agenzia di viaggio, incidendo sulla
tutela della concorrenza riservata alla competenza esclusiva statale (art. 117,
secondo comma, lett. e, Cost.);
(b) istituisce e disciplina nuove figure professionali nel
settore turistico (accompagnatore turistico e guida ambientale), ovvero
riproduce e modifica la normativa statale di principio (anche tramite mera
reiterazione testuale), invadendo la competenza statale sui principi
fondamentali in materia di professioni (art. 117, terzo comma, Cost.);
(c) parcellizza figure professionali unitarie (quali il
maestro di sci) mediante "specialità” dotate di rilievo costitutivo e introduce
requisiti o effetti sull’iscrizione agli albi non consentiti;
(d) attribuisce a soggetti diversi da quelli individuati
dalla legislazione statale competenze sul riconoscimento dell’equivalenza di
titoli professionali conseguiti all’estero;
(e) interviene in materia penale, anche mediante rinvio a
fattispecie incriminatrici (art. 117, secondo comma, lett. l, Cost.).
Restano, invece, inammissibili le censure prive di adeguata
individuazione e motivazione dei parametri evocati, ed è non fondata - nei
sensi precisati in motivazione - la questione relativa alla disciplina
regionale dei corsi di qualificazione del maestro di sci, ove interpretata in
modo conforme ai limiti minimi e ai contenuti fondamentali stabiliti dalla
normativa statale.