Nella sent. n. 199 la Corte ritiene non irragionevole né sproporzionato, alla luce delle «conoscenze medico-scientifiche» e delle «condizioni epidemiologiche» esistenti al momento della loro adozione, nonché «della gravità e dell’imprevedibilità del decorso della pandemia» l’obbligo vaccinale anti COVID-19 previsto per i soggetti ultracinquantenni, in quanto finalizzato alla tutela della salute pubblica e, in particolare, dei soggetti più fragili e al contenimento del carico ospedaliero, senza determinare una disparità di trattamento costituzionalmente rilevante rispetto agli infracinquantenni (artt. 3 e 32 Cost.).
Inoltre, secondo il giudice costituzionale le misure alternative all’obbligo vaccinale, quali la sottoposizione periodica a tampone, non ledono la dignità personale né comprimono in modo irragionevole l’autodeterminazione individuale, risolvendosi in sacrifici temporanei e proporzionati rispetto all’esigenza di prevenzione del contagio in un contesto pandemico di eccezionale gravità (artt. 2, 3 e 32 Cost.).
Viene chiarito altresì che le conseguenze del mancato adempimento degli obblighi sanitari introdotti dalla legislazione emergenziale – consistenti nel divieto di accesso ai luoghi di lavoro, nella qualificazione dell’assenza come ingiustificata e nella sospensione della retribuzione e di ogni emolumento connesso – hanno una rilevanza meramente sinallagmatica e non ledono i diritti al lavoro e alla retribuzione, né il principio di eguaglianza e proporzionalità , poiché derivano da una scelta individuale del lavoratore che rende la prestazione non conforme al contratto come integrato dalla legge a tutela della salute collettiva (artt. 2, 3, 4, 36 e 32 Cost.).
Con riguardo alla mancata erogazione dell’assegno alimentare al lavoratore inadempiente agli obblighi vaccinali, poi, la Corte afferma che tale provvidenza, anche ove qualificata come assistenziale, non può gravare sul datore di lavoro quando l’impossibilità della prestazione lavorativa derivi da una scelta del lavoratore e non da un evento oggettivo a lui non imputabile (art. 3 Cost.).
Di qui il dispositivo di non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 del d.l. n. 127 del 2021 e dell’art. 1 del d.l. n. 1 del 2022, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 32 e 36 Cost., nella parte in cui subordinano l’accesso ai luoghi di lavoro all’adempimento degli obblighi sanitari introdotti per fronteggiare l’emergenza COVID-19 e prevedono, in caso di inadempimento, la sospensione della prestazione lavorativa e della retribuzione.