Nella sent. n. 179 la Corte rileva che il Testo unico sulle spese di giustizia equipara, quanto al regime dei compensi, l’ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte. Muovendo da tale presupposto, e in continuità con la precedente giurisprudenza, viene quindi dichiarata l’illegittimità del disposto (art. 130) del medesimo Testo unico nella parte in cui consente la riduzione alla metà dei compensi del consulente tecnico di parte anche quando si applicano tariffe non adeguate. Il mancato rispetto della clausola di adeguamento, infatti, secondo il giudice delle leggi, spezza la necessaria correlazione tra il compenso del professionista e i valori di mercato, «facendo venir meno quel rapporto di connessione razionale e di proporzionalità tra il mezzo predisposto dal legislatore e il fine che lo stesso ha inteso perseguire, che è alla base della ragionevolezza della scelta legislativa».
Ne deriva la violazione dell’art. 3 Cost., sia sotto il profilo dell’irragionevolezza, sia per l’ingiustificata disparità di trattamento rispetto all’ausiliario del magistrato; nonché un vulnus all’art. 24 Cost., poiché l’eccessiva decurtazione dei compensi rischia di allontanare dal processo professionisti qualificati, incidendo negativamente sul pieno esercizio del diritto di difesa.