- 28-11-2025

Nella sent. n. 174 la Corte dichiara costituzionalmente illegittimo - per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. - l’art. 22, comma 1, lett. a), della legge reg. Campania n. 10 del 1998, nonché il comma 2 del medesimo articolo nella parte in cui rinvia alla suddetta lettera a), nella formulazione originaria del testo.

Secondo il giudice costituzionale, le norme impugnate disponendo l’assegnazione indistinta all’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPAC) di risorse gravanti sul Fondo sanitario regionale, senza distinguere tra attività sanitarie - incluse quelle afferenti ai LEA - e attività non sanitarie - estranee, invece, e pertanto non finanziabili tramite lo stesso Fondo - hanno violato la normativa statale che impone alle Regioni una rigorosa distinzione nel bilancio tra entrate e uscite destinate al finanziamento del servizio sanitario. Da ciò è conseguentemente derivata la lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di armonizzazione dei bilanci pubblici, disposta dall’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.