Nella sent. n. 173 del 2025, viene affermata l'illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 624-bis, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui non consentiva – nel delitto di furto in abitazione – di ritenere equivalente o prevalente la circostanza attenuante di cui all’art. 89 cod. pen. (vizio parziale di mente) quando questa concorra con l’aggravante della violenza sulle cose prevista dall’art. 625, primo comma, n. 2), prima parte, cod. pen.
La Corte costituzionale, in continuità con i propri precedenti giurisprudenziali in tema di rapina, afferma che la deroga al divieto di bilanciamento già operante per l’attenuante della minore età (art. 98 cod. pen.) deve estendersi anche alla seminfermità mentale, poiché entrambe le situazioni riflettono un "minor grado di rimproverabilità dell’autore di reato".