- 27-11-2025

Nella sent. n. 172 la Corte afferma come costituzionalmente illegittima l’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) nei reati di violenza o minaccia a pubblico ufficiale e resistenza a pubblico ufficiale (artt. 336 e 337 c.p.), quando commessi nei confronti di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.

La disciplina viene considerata manifestamente irragionevole, perchè consentiva l’applicazione dell’istituto per il più grave reato di cui all’art. 338 c.p. (violenza o minaccia a corpo politico, amministrativo o giudiziario), mentre lo escludeva per i meno gravi reati previsti dagli artt. 336 e 337 c.p.

Ne è derivata la violazione del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., dovendosi ritenere illogica l’ammissione della particolare tenuità del fatto per un reato con minimo edittale superiore e la contestuale esclusione per fattispecie meno gravi.