La sent. n. 167 chiarisce
che la misura contestata non ha natura tributaria, alla luce degli indici
elaborati dalla stessa giurisprudenza costituzionale; su tale presupposto
erroneo erano fondate le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 53
Cost., che vengono quindi dichiarate infondate.
La Corte precisa inoltre che il principio di
necessaria temporaneità è stato affermato nella giurisprudenza costituzionale
con riguardo al c.d. "contributo di solidarietà” sulle pensioni elevate, ritenendolo
istituto diverso rispetto ai meccanismi di riduzione dell’adeguamento
all’inflazione in questione.
Infine, viene formulato l'invito al legislatore a:
considerare gli effetti delle misure attuali prima di introdurne di nuove;
evitare interventi improvvisi che incidano negativamente sulla spesa delle
famiglie; adottare un approccio dedicato ai pensionati nel sistema
contributivo, legato alla corrispondenza tra contributi versati e trattamento
erogato.