- 13-11-2025

La sent. n. 167 chiarisce che la misura contestata non ha natura tributaria, alla luce degli indici elaborati dalla stessa giurisprudenza costituzionale; su tale presupposto erroneo erano fondate le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., che vengono quindi dichiarate infondate.

La Corte  precisa inoltre che il principio di necessaria temporaneità è stato affermato nella giurisprudenza costituzionale con riguardo al c.d. "contributo di solidarietà” sulle pensioni elevate, ritenendolo istituto diverso rispetto ai meccanismi di riduzione dell’adeguamento all’inflazione in questione.

Infine, viene formulato l'invito al legislatore a: considerare gli effetti delle misure attuali prima di introdurne di nuove; evitare interventi improvvisi che incidano negativamente sulla spesa delle famiglie; adottare un approccio dedicato ai pensionati nel sistema contributivo, legato alla corrispondenza tra contributi versati e trattamento erogato.