Nella sentenza n. 166 del 2025 la Corte ha dichiarato non fondate talune questioni di legittimità costituzionale concernenti la disciplina della c.d. "confisca allargata".
Nello specifico, è stata di essa fatta salva l'applicazione anche ai condannati per i reati di lieve entità in materia di stupefacenti, qualora emerga una sproporzione significativa tra i beni posseduti e i redditi leciti e il condannato non riesca a giustificarne la provenienza. In tali circostanze, è infatti ragionevole presumere che i beni derivino da altre condotte criminose; diversamente, la misura non può essere disposta quando, alla luce delle circostanze concrete, il giudice ritenga il fatto episodico o occasionale e non espressivo di un "habitus criminoso".
La Corte ha inoltre precisato che la confisca allargata ha natura ripristinatoria e non punitiva, essendo volta a rimuovere l’arricchimento illecito e non a inasprire la pena. Pertanto, essa è ammissibile anche per fatti anteriori alla riforma che ne ha esteso l’ambito applicativo al cosiddetto “piccolo spaccio”, non configurandosi, conseguentemente, in tali casi, né una violazione del principio di irretroattività della legge penale, né una lesione del legittimo affidamento del soggetto interessato.