Con la sent. n. 158, sono state dichiarate
incostituzionali alcune disposizioni della legge della Provincia autonoma di
Bolzano recante "Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2
nella fase di ripresa delle attività”, nella parte in cui prevedevano, quale
sanzione accessoria, la sospensione dell’attività in caso di violazione
dell’obbligo, imposto al personale e ai collaboratori dei servizi di
ristorazione, di indossare la mascherina chirurgica.
La Corte ha ribadito che la disciplina delle misure di contrasto alla pandemia, così come quella concernente le relative sanzioni amministrative, rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di profilassi internazionale. È stato, inoltre, precisato che le sanzioni amministrative «non costituiscono una materia a sé stante, ma accedono alla materia sostanziale cui si riferiscono», con la conseguenza che risulta preclusa al legislatore (regionale e) provinciale «l’intrusione nelle materie di competenza esclusiva di natura non trasversale, anche al solo fine di riprodurre o di rinviare alle disposizioni statali», la cui applicabilità, in via generale, permane, e irrilevante l’eventuale conformità delle disposizioni provinciali alla medesima normativa statale.