- 30-10-2025
Nella sent. n. 156, consolidando la propria giurisprudenza pregressa, la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, primo comma, dello Statuto dei lavoratori, "nella parte in cui non prevede che le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva anche nell’ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, per violazione degli artt. 3 e 39 della Costituzione.
La disciplina vigente, infatti, poiché subordinava la possibilità di costituire una RSA al previo "riconoscimento” datoriale – mediante ammissione alle trattative o sottoscrizione del contratto collettivo – finiva per escludere dall’agibilità sindacale anche organizzazioni «effettivamente rappresentative», determinando così una irragionevole compressione del pluralismo sindacale.
Assunto, dunque, quale parametro di riferimento il criterio delle «associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale», la Corte sollecita al legislatore un’organica riscrittura della norma censurata, affinché, dopo le profonde modifiche derivanti dal referendum del 1995 e i successivi interventi da parte della stessa giurisprudenza costituzionale, essa definisca un assetto capace di valorizzare l’effettiva rappresentatività in azienda come titolo di accesso alla tutela promozionale delle organizzazioni dei lavoratori.