- 13-10-2025

Nella sent. n. 146 sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 473-bis.17 c.p.c., in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui prevede, al primo comma, che l’attore debba, a pena di decadenza, modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova e produrre documenti, mediante il deposito di una memoria almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione delle parti, ritenendo il rimettente troppo breve il termine assegnato all’attore per proporre domande ed eccezioni traenti origine dalle difese del convenuto, nonché per presentare nuovi mezzi di prova.

La Corte ha affermato che:

  • il legislatore gode di ampia discrezionalità nella disciplina del processo, limitata solo dal divieto di scelte manifestamente irragionevoli o arbitrarie (che nel caso di specie non sussistono);
  • la differenza di termini tra attore e convenuto non è irragionevole, poiché le rispettive posizioni processuali sono diverse e non si determina un disequilibrio effettivo nelle possibilità di difesa;
  • non sussiste una irragionevole disparità di trattamento nel confronto con la disciplina concernente i termini di cui può avvalersi la difesa dell’attore nel giudizio ordinario di cognizione, in quello semplificato di cognizione e nel rito del lavoro, mancando l’omogeneità delle situazioni poste a confronto, trattandosi di una scelta consapevole del legislatore volta a differenziare la tutela giurisdizionale in ragione della specificità del rapporto disciplinato.