Nella sent. n. 145 vengono dichiarate non fondate talune questioni di legittimità costituzionale dell’art. 27-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia).
La Corte chiarisce che non contrasta con gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione la previsione, da parte della fonte primaria, di un requisito anagrafico generale che fissi un’età massima per la partecipazione al concorso, purché sia consentita una deroga volta a valorizzare la professionalità eventualmente maturata dai candidati con una determinata anzianità di servizio effettivo (nel caso di specie, almeno tre anni): ed infatti, la soglia minima di anzianità di servizio non costituisce un requisito di ammissione al concorso, bensì una condizione per beneficiare della deroga al limite anagrafico e non è irragionevole, in quanto giustificata da specifiche esigenze funzionali dell’amministrazione e contenuta entro limiti tali da rispettare il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.