- 25-07-2025
Con la sent. n. 132 sono state dichiarate inammissibili talune questioni di legittimità costituzionale dell’art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente) sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, nella parte in cui non esclude la punibilità di chi secondo determinate modalità , "attui materialmente la volontà suicidaria, autonomamente e liberamente formatasi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente, quando la stessa persona, per impossibilità fisica e per assenza di strumentazione idonea, non possa materialmente procedervi in autonomia o quando comunque le modalità alternative di autosomministrazione disponibili non siano accettate dalla persona sulla base di una scelta motivata che non possa ritenersi irragionevole”.
La Corte ha ritenuto che il giudice rimettente non abbia fornito una motivazione adeguata e conclusiva, specie con riguardo alla concreta reperibilità di dispositivi idonei all'autosomministrazione, attivabili da pazienti privi dell’uso degli arti. Inoltre, la declaratoria di inammissibilità è stata fondata sul complessivo difetto di motivazione e di istruttoria "amministrativa o giudiziale", che ha reso "perplessa la descrizione della fattispecie" ridondando "in un difetto di motivazione sulla rilevanza della questione" sollevata. Altre criticità emerse sono state, in particolare:
• il mancato coinvolgimento di organismi specializzati operati a livello nazionale, come l’Istituto Superiore di Sanità ;
• la trascuratezza rispetto ai precedenti giurisprudenziali rilevanti;
• il rischio di compromissione del diritto all’autodeterminazione della paziente.
Il giudice costituzionale ha tuttavia chiarito che, qualora un’istruttoria più ampia e tempestiva, entro un termine compatibile con le condizioni cliniche del paziente, accerti la disponibilità la disponibilità di dispositivi per l'autosomministrazione attivabili da persone in condizioni analoghe a quelle presenti nel caso in esame e tali dispositivi risultino effettivamente utilizzabili, il Servizio Sanitario Nazionale dovrà prontamente acquisirli e metterli a disposizione del paziente ammesso alla procedura di suicidio medicalmente assistito.