- 25-07-2025
Con la sent. n. 131 la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale – per violazione degli artt. 3 e 51 Cost. – di due disposizioni contenute nella legge della Regione Puglia in materia di elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale:
1. la prima disposizione censurata prevedeva che le cause di ineleggibilità non avrebbero avuto effetto se gli interessati fossero cessati dalla carica, per dimissioni, "non oltre centottanta giorni precedenti il compimento del quinquennio, che decorre dalla data delle elezioni”, anziché "non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature”;  
2. la seconda disposizione prevedeva, nei casi di scioglimento anticipato del Consiglio regionale prima dell’ultimo semestre del quinquennio, che le dimissioni dovessero avvenire "entro e non oltre sette giorni dalla data di scioglimento”, anziché "non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature”.

Dopo aver ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, la Corte ha individuato due interessi contrapposti in gioco:
da un lato, la necessità di garantire che l’allontanamento dalla carica (incompatibile con l’eleggibilità) avvenga in tempi idonei a prevenire possibili condizionamenti sulla competizione elettorale;
dall’altro, l’interesse delle comunità locali alla continuità e stabilità amministrativa.

Il giudice costituzionale ha quindi ritenuto che le misure previste dalla normativa regionale non superassero il test di proporzionalità, evidenziando una sproporzione a danno del diritto di elettorato passivo, derivante:
dalla significativa anticipazione del termine entro cui presentare le dimissioni rispetto a quello, ben più vicino alla data delle elezioni, fissato per la presentazione delle candidature;
dalla generalizzazione della misura a tutti i sindaci dei comuni pugliesi.

Accogliendo la questione, la Corte ha ritenuto opportuno recuperare norme già presenti nell’ordinamento, sostituendo il termine di centottanta giorni prima della scadenza fisiologica del Consiglio regionale con quello del giorno fissato per la presentazione delle candidature, cioè trenta giorni prima della data delle elezioni. In tal modo, il termine per la rimozione della causa di ineleggibilità è stato sganciato dalla durata (ordinaria o meno) del Consiglio regionale e ancorato a un momento certo e uniforme, funzionale a garantire chiarezza e certezza del diritto in materia elettorale.
Di conseguenza, è venuta meno anche la necessità di differenziare la disciplina nei casi di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, per i quali il termine di sette giorni dalla data di scioglimento è stato sostituito, simmetricamente, con quello della presentazione delle candidature.
La Corte ha infine chiarito che resta fermo il potere discrezionale del legislatore regionale di stabilire un diverso termine anteriore, purché coerente con i principi di ragionevolezza e proporzionalità.