- 25-07-2025
Nella sent. n. 130 la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale – per contrasto con l’art. 3 Cost. – dell’art. 628, quinto comma, del codice penale, nella parte in cui non consente di ritenere equivalente o prevalente la circostanza attenuante del vizio parziale di mente (di cui all’art. 89 cod. pen.), allorché concorra con l’aggravante a effetto speciale a carico di chi abbia commesso una rapina nei confronti di una persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro (di cui al terzo comma, numero 3-quater), dello stesso art. 628).

Rifacendosi alla propria giurisprudenza, essa ha ribadito che 

∙l’attenuante del vizio parziale di mente e 
∙ quella della minore età 

si fondano su una medesima ratio giustificativa, ossia una "ridotta rimproverabilità e colpevolezza” dell’autore del reato;
trattandosi, peraltro, si sottolinea, di situazioni che risultano già equiparate nell’ordinamento penale per diversi profili, tra cui, in particolare, la disciplina del bilanciamento con circostanze aggravanti cosiddette privilegiate.