- 24-07-2025
Nella sent. n. 124 la Corte appura che le caratteristiche strutturali e funzionali del contributo a fondo perduto istituito da una norma contenuta nel c.d. "decreto ristori” "rendono evidente” la natura non tributaria di tale beneficio.
Di conseguenza, le disposizioni oggetto di censura – nel devolvere alla giurisdizione tributaria le controversie concernenti misure economiche prive di natura tributaria – alteravano la fisionomia della materia originariamente attribuita al giudice tributario, finendo per violare l’art. 102, secondo comma, della Costituzione, il quale, in conformità al principio espresso nel primo comma (che riserva la funzione giurisdizionale ai magistrati ordinari), vieta l’istituzione di giudici speciali (anche alla luce della VI disp. trans. fin. Cost.).
Di qui l’illegittimità, per violazione dell’art. 102, secondo comma, Cost., del disposto contenuto tra le misure urgenti di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19 nella parte in cui attribuiva alla giurisdizione tributaria le controversie relative agli atti di recupero del contributo a fondo perduto.
In applicazione di tale pronuncia, il giudice tributario rimettente, nel dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, dovrà individuare il giudice competente e rimettere a quest’ultimo la definizione della controversia.