- 24-07-2025
Nella sent. n. 122 la Corte costituzionale chiarisce che, qualora una disciplina  «tanto più quando si configura come principio fondamentale della materia» preveda uno specifico procedimento per l’adozione di un atto, anche le modifiche che incidono sul suo regime di efficacia o di applicabilità devono rispettare lo stesso modello procedimentale ed essere espressione del medesimo potere esercitato per adottare l’atto sul quale si incide. Criterio che, peraltro, non è stato osservato nel caso di specie, in cui la norma impugnata aveva conferito immediata vigenza ed esecuzione alle disposizioni dell’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica (di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sui LEA del 2017), ed alle relative tariffe, stabilite da un decreto interministeriale del 2023 (il c.d. "decreto tariffe”). 
La Corte ha ravvisato una violazione del principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, derivandone l’illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost. Inoltre, la stessa ha rimarcato che, nel rispetto del principio di leale collaborazione, le Regioni sono tenute a non violare i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale, ma anche lo Stato, da parte sua, deve impegnarsi attivamente: sia garantendo la tempestiva attuazione delle disposizioni concernenti i LEA (Livelli Essenziali di Assistenza), sia procedendo al loro aggiornamento periodico, come espressamente previsto dalla legge.