- 21-07-2025
Nella sent. n. 114, la Corte costituzionale ha dichiarato:
 
โˆ™ l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73 (Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie), come convertito, per violazione dell’art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.
La previsione in esso contenuta, che attribuiva a organi statali la competenza ad approvare i Piani Triennali di Fabbisogno del Personale (PTFP), viene ritenuta lesiva sia della competenza legislativa residuale in materia di organizzazione regionale, sia della competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute. La predisposizione e approvazione dei PTFP, infatti, chiarisce la Corte, rientra nell’ambito organizzativo regionale, trattandosi di atti puntuali e vincolanti che incidono direttamente sulla programmazione e gestione delle risorse umane e, conseguentemente, sull’autonomia organizzativa e gestionale delle Regioni.
 
โˆ™ Viene inoltre dichiarato incostituzionale il 1° comma, secondo periodo, dello stesso art. 5, in quanto in contrasto con gli artt. 5, 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost. per violazione della sfera di attribuzioni regionali.
La disposizione impugnata subordinava l’incremento (fino al 5%) della spesa per il personale sanitario regionale a una preventiva autorizzazione statale, da rilasciarsi con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, e condizionata alla verifica della congruità delle misure compensative adottate. Meccanismo, questo, reputato dalla Corte alla stregua di un controllo sulle scelte organizzative e finanziarie delle Regioni, dal momento che non si limitava, "per ragioni di coordinamento finanziario connesse a obiettivi nazionali condizionati anche dagli obblighi eurounitari”, ad imporre un limite complessivo della spesa, ma incideva con norme di dettaglio, di immediata applicazione, finendo per invadere ambiti riservati alla potestà legislativa concorrente (tutela della salute) e residuale (organizzazione amministrativa) delle Regioni stesse.
 
โˆ™ La terza questione di legittimità costituzionale sollevata è stata invece dichiarata non fondata. La Consulta ha infatti ritenuto conforme al dettato costituzionale la procedura prevista per l’adozione del Piano sanitario nazionale e dei piani regionali, nonché per la definizione e l’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e per il relativo stanziamento delle risorse.