- 18-07-2025
Con la sent. n. 112, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una disposizione della legge finanziaria per il 2007, per contrasto con gli artt. 3, 29, 31 e 53, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui stabiliva che «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente», anziché «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente».
La Corte, in linea con la propria giurisprudenza, ha chiarito che al fine di evitare irragionevoli discriminazioni e trattamenti differenziati tra situazioni omogenee occorre:
• riconoscere che nell’ordinamento costituzionale non possono trovare spazio misure fiscali che penalizzino chi scelga di contrarre matrimonio, formalizzando il proprio legame affettivo;
• interpretare il concetto di "abitazione principale” come il luogo di abituale dimora del contribuente, senza estenderlo necessariamente ai suoi familiari.
Tale impostazione consente, infatti, da un lato, di attribuire il beneficio fiscale dell’esenzione ICI a tutti i soggetti che adibiscano a dimora abituale l’immobile di cui siano possessori; dall’altro, di escluderlo per chi, pur titolare dell’immobile, non vi risieda stabilmente.
È risultata altresì fondata la censura basata sugli artt. 29 e 31 Cost., in quanto una lettura sistematica di tali disposizioni, secondo lo stesso giudice costituzionale, pur non imponendo espressamente misure fiscali favorevoli alla famiglia, certamente si oppone a trattamenti che si traducano in una sua penalizzazione. La disposizione censurata è stata pertanto ritenuta costituzionalmente illegittima nella parte in cui subordina l’esenzione ICI non solo alla dimora abituale del contribuente, ma anche a quella dei suoi familiari, finendo così per discriminare il contribuente coniugato ma non convivente.