- 17-07-2025
Nella sent. n. 108 è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 3, lettera d), della legge reg. Molise n. 20 del 2006, ed invece fondata quella sollevata in riferimento all’art. 5, comma 3, lettera e), della  medesima legge, recante le "Norme per la tutela della popolazione dall’inquinamento elettromagnetico generato da impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi”.
La disposizione censurata imponeva agli operatori di telecomunicazioni che intendessero presentare istanza di autorizzazione per nuovi impianti un adempimento non previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche: segnatamente, l’obbligo di allegare un certificato fideiussorio relativo agli oneri di smantellamento dell’impianto e di ripristino ambientale, non contemplato tra i documenti richiesti dalla disciplina statale a corredo dell’istanza autorizzatoria.
La Corte ha ritenuto che tale previsione si ponesse in contrasto con la normativa statale in materia di procedimento autorizzatorio, poiché introduceva un onere economico (la stipula onerosa di una polizza fideiussoria) non previsto dal Codice e dunque non conforme al principio di uniformità e non discriminazione tra operatori, sancito dall’art. 93 dello stesso Codice. Norma di cui è stata a più riprese affermata dalla Consulta la natura di "principio fondamentale”, in quanto  volta a "garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre a carico degli stessi oneri o canoni”. 
Di conseguenza, la disposizione regionale impugnata è risultata lesiva dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, poiché, nel richiedere ulteriori adempimenti non previsti dalla legge statale ai fini dell’autorizzazione dei nuovi impianti, si è posta in contrasto con il principio fondamentale della materia «ordinamento della comunicazione» che, nella versione applicabile ratione temporis, vietava a tutte le pubbliche amministrazioni di «imporre, per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge».