Nella sent. n. 104 la Corte dimostra di condividere la finalità perseguita dalla norma oggetto del giudizio, consistente nella prevenzione della ludopatia e, più in generale, nella tutela della salute.
Tuttavia, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Lussemburgo viene censurato il carattere indiscriminato del divieto di rendere disponibili apparecchiature per l’accesso al gioco online, in quanto privo di distinzioni tra gioco legale e illegale, usi occasionali e continuativi. Tale equiparazione di condotte eterogenee per grado di offensività , infatti, secondo il giudice costituzionale ha introdotto un divieto eccessivamente ampio e sproporzionato rispetto alla finalità perseguita, in violazione del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.).
Sotto altro profilo, la misura era scarsamente efficace, essendo l’offerta di gioco online comunque «capillare e vastissima» dato il possibile utilizzo di altre apparecchiature, con la conseguenza di una compressione «significativa e immediata» di interessi confliggenti, risultando l’estensione del divieto stesso sproporzionata rispetto agli obiettivi che esso si prefiggeva.
"In definitiva", afferma la Corte "nel caso in esame, il divieto, nella sua indiscriminata estensione, sacrifica in modo irragionevole e sproporzionato altri interessi contrapposti, fra i quali la libertà di impresa".
Di qui l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3-quater, del d.l. n. 158 del 2012, come convertito, per violazione degli artt. 3, 41, 42 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale CEDU e agli artt. 16 e 17 della CDFUE, con assorbimento degli ulteriori profili. È stata inoltre dichiarata l’illegittimità dell’art. 1, comma 923, primo periodo, della legge n. 208 del 2015, nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa di 20.000 euro per la violazione della suddetta disposizione.