- 08-07-2025

Nella sent. n. 103, la Corte costituzionale consolida il proprio orientamento in materia di irragionevolezza della previsione sanzionatoria qualora questa risulti intrinsecamente sproporzionata rispetto alle condotte illecite, ribadendo che il legislatore gode di un’ampia discrezionalità nella determinazione delle pene per i reati, entro i limiti del principio di proporzionalità. 
Ciò vale anche per le sanzioni di natura amministrativa.
Queste ultime, infatti, condividono con le pene il carattere reattivo nei confronti di un illecito, rispetto al quale l’ordinamento prevede una conseguenza sfavorevole per l’autore, consistente nella restrizione di un diritto (diverso dalla libertà personale, la cui compressione, in funzione sanzionatoria, è riservata alla pena). Anche per le sanzioni amministrative, dunque, si impone il rispetto di un criterio di congruità tra la sanzione e la gravità dell’illecito, poiché una sproporzione manifesta renderebbe irragionevole e ingiustificata la limitazione del diritto coinvolto.
La congruità deve essere valutata alla luce del disvalore dell’illecito sanzionato, mediante un confronto tra il bene giuridico tutelato dalla norma violata e quello inciso dalla misura sanzionatoria.
Nel caso di specie, sebbene la sanzione sia di entità rilevante, essa non risulta tale da rendere la scelta legislativa irragionevole o arbitraria.