Nella sent. n. 89 la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge della Regione Toscana in materia di concessioni demaniali marittime, le quali stabilivano criteri e modalità per il loro affidamento. Tali disposizioni, infatti, restringendo il libero esplicarsi delle iniziative imprenditoriali, incidevano direttamente sull’assetto concorrenziale del mercato delle concessioni balneari riservato alla competenza esclusiva del legislatore statale in materia di tutela della concorrenza.
Viene consolidata la giurisprudenza in cui la Corte ha escluso che un intervento regionale nel campo delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative possa essere consentito in ragione della lamentata situazione di inerzia del legislatore statale o della finalità di tutelare l’affidamento e la certezza del diritto degli operatori locali, ovvero ancora della "cedevolezza invertita”.
- 01-07-2025