Nella sent. n. 86 la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell'art. 2941, primo comma, numero 7), del codice civile, nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione tra le associazioni non riconosciute e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.
Viene chiarito che anche alle associazioni non riconosciute si applicano le norme previste per quelle riconosciute, "sempre che non siano strettamente correlate alla personalità giuridica”; ed in particolare l’art. 18 c.c., secondo cui gli amministratori "sono responsabili verso l’ente secondo le norme del mandato” in quanto "diretto a disciplinare solo i rapporti interni fra l’ente e gli amministratori”.
Nello specifico, la Corte ritiene che subordinare la sospensione della prescrizione alla sola titolarità della personalità giuridica dell’ente comporti un’irragionevole disparità di trattamento per le associazioni non riconosciute, precludendo loro un’efficace tutela in sede di azione di responsabilità contro gli amministratori in carica. Si osserva come del resto anche nel caso delle associazioni non riconosciute sussista la ratio della sospensione della prescrizione, data dalla difficoltà per l’ente di accertare gli illeciti degli amministratori e di agire contro di essi, finché sono in carica. Le stesse conclusioni vengono estese alle società in accomandita semplice e in nome collettivo, che beneficiano del meccanismo sospensivo e che, come le associazioni non riconosciute, sono enti privi di personalità giuridica.
Rilevata l’illegittimità della mancata sospensione della prescrizione per le società di persone che sono dotate di strumenti di garanzia a tutela dei soci, la Corte riscontra a fortiori un vulnus all’effettività del diritto di difesa dell’ente nei confronti dei propri amministratori durante il periodo in cui sono in carica per le associazioni non riconosciute che sono prive della suddetta tutela.
Da cui la riscontrata irragionevole disparitĂ di trattamento e la violazione del diritto di difesa.