- 26-06-2025

Nella sent. n. 86 la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell'art. 2941, primo comma, numero 7), del codice civile, nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione tra le associazioni non riconosciute e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

Viene chiarito che anche alle associazioni non riconosciute si applicano le norme previste per quelle riconosciute, "sempre che non siano strettamente correlate alla personalitĂ  giuridica”; ed in particolare  l’art. 18 c.c., secondo cui gli amministratori "sono responsabili verso l’ente secondo le norme del mandato”  in quanto "diretto a disciplinare solo i rapporti interni fra l’ente e gli amministratori”. 

Nello specifico, la Corte ritiene che subordinare la sospensione della prescrizione alla sola titolaritĂ  della personalitĂ  giuridica dell’ente comporti un’irragionevole disparitĂ  di trattamento per le associazioni non riconosciute, precludendo loro un’efficace tutela in sede di azione di responsabilitĂ  contro gli amministratori in carica. Si osserva come  del resto anche nel caso delle associazioni non riconosciute sussista la ratio della sospensione della prescrizione, data dalla difficoltĂ  per l’ente di accertare gli illeciti degli amministratori e di agire contro di essi, finchĂ© sono in carica. Le stesse conclusioni vengono estese alle societĂ  in accomandita semplice e in nome collettivo, che beneficiano del meccanismo sospensivo e che, come le associazioni non riconosciute, sono enti privi di personalitĂ  giuridica.

Rilevata  l’illegittimitĂ  della mancata sospensione della prescrizione per le societĂ  di persone che sono dotate di strumenti di garanzia a tutela dei soci, la Corte riscontra a fortiori un vulnus all’effettivitĂ  del diritto di difesa dell’ente nei confronti dei propri amministratori durante il periodo in cui sono in carica per le associazioni non riconosciute che sono prive della suddetta tutela.  

Da cui la riscontrata irragionevole disparitĂ  di trattamento e la violazione del diritto di difesa.